Numero 1178 -


L'azione per l'esecuzione della delibera ineseguita

La disciplina processuale sulle azioni giudiziarie a disposizione di ciascun condomino per tutelare i suoi diritti è molto articolata, ma, ciononostante, rimangono varie situazioni dubbie. È stato deciso che il singolo condomino, per ottenere l'esecuzione di una deliberazione condominiale approvata ma non eseguita, non può esercitare l'ordinaria azione giudiziaria nei confronti di altro condomino, ma deve invece ricorrere all'autorità giudiziaria nel modo previsto dall'art. 1105, comma 4, cod. civ.

Ettore Ditta
Avvocato

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