Numero 1161 -


I gravi difetti dell'edificio: la legittimazione ad agire dell'amministratore condominiale

L'ultimo comma dell'art. 1135 cod. civ. abilita espressamente l'amministratore ad ordinare lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza, imponendogli solo l'obbligo di riferirne alla prima assemblea dei condomini. Pertanto, il compimento dei lavori suddetti non costituisce eccesso di mandato, né l'obbligo di riferirne alla prima assemblea dei condomini può confondersi con la necessità di ratifica di un atto esorbitante dai relativi poteri, rientrando, invece sia pure con carattere particolare, nell'obbligo generale che incombe all'amministratore di rendere conto...

Nicola Frivoli
Avvocato

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