Numero 1113 -


Danni all'immobile locato e responsabilità della curatela fallimentare

La I Sezione civile della Suprema Corte puntualizza che, in caso di fallimento del conduttore, il contratto di locazione di immobili prosegue in capo alla curatela fallimentare, la quale subentra nei diritti e negli obblighi contrattuali fino a quando, esercitato il recesso, rimane tenuta, per un verso, alla restituzione della cosa locata e, per altro verso, al versamento dei canoni maturati fino alla riconsegna, e chiarisce che si palesa configurabile in astratto la responsabilità dell'organo concorsuale - deducibile con apposita domanda di ammissione al passivo da parte del locatore - per...

Alberto Celeste
Magistrato

Consulente immobiliare - Il Sole 24 Ore

Il Sistema informativo più completo, rivista digitale e quotidiano, per muoversi con sicurezza nel settore condominiale e immobiliare.

Prova subito NT+ Condominio, e con le stesse credenziali accederai anche a Consulente Immobiliare Digitale.

Prova

Sei già in possesso di username e password?

loader