DDL Turismo: novità in arrivo per gli affitti brevi
Airbnb con più di 3 appartamenti diventa un'impresa. Nuove regole per le locazioni turistiche
Airbnb con più di 3 appartamenti diventa un'impresa. Nuove regole per le locazioni turistiche
Di seguito una check list con le definizioni e le differenze tra l'attività di Bed and Breakfast, le locazioni brevi e le altre attività ricettive.
La L.R. Basilicata 4 del 4 giugno 2008 (modificata con L.R. 5 del 4 marzo 2016) contiene la " Disciplina dell'attività di bed & breakfast ". Il numero delle camere consentito va da 4 fino ad un massimo di 6, per un totale di 8/12 posti letto totali. Attenzione però: il numero massimo di 6 stanze per 12 posti sono ammessi esclusivamente in cittadine con un numero di abitanti superiore ai 5000 abitanti. In tal caso, l'esercizio dell'attività può avvenire anche in unità immobiliari diverse dall'abitazione del titolare. L'apertura minima è di 90 giorni, mentre quella massima è di 270 giorni, anche non consecutivi.
La legge regionale da prendere in considerazione è la 34 del 7 agosto 2018. La nuova disciplina regola tutte le tipologie di esercizi ricettivi extralberghieri. Vi rientrano anche i Bed & Breakfast e, in generale, tutte le attività turistico-ricettive, gestite in forma imprenditoriale da soggetti privati anche senza scopo di lucro, finalizzate alla produzione di servizi per l'ospitalità e eventualmente per la somministrazione di alimenti e bevande. Per quanto riguarda i B&B, è previsto che gli affittacamere assumono la denominazione di bed and breakfast quando è previsto il servizio di prima colazione in area comune. L'attività di B&B, se esercitata in forma non imprenditoriale, assume la denominazione di Bed & Breakfast in family.
La disciplina dei B&B in Campania è dettata dalla L.R. 5 del 10 maggio 2001, più volte aggiornata e integrata, da ultimo con L.R. 22/2016. La legge stabilisce che si possono gestire un massimo di 3 camere per 6 ospiti, i quali non possono fermarsi per oltre un mese di permanenza consecutivo). È istituito un l'albo delle attività di "Bed and Breakfast", curato e aggiornato dall'Assessorato regionale competente, sulla scorta delle comunicazioni provenienti dai Comuni.
Il provvedimento da prendere in esame è la legge 16 del 28 luglio 2004 (modificata, da ultimo con L.R. 17 del 1° agosto 2019 e con L.R. 13 del 30 luglio 2019, che ha introdotto la disciplina del Codice Identificativo di Riferimento CIR). Occorre fare riferimento anche alle delibere di Giunta Regionale attuative della legge regionale, contenuti norme di dettaglio, tra le quali ricordiamo la delib. n. 2149/2004. Questi documenti stabiliscono che le camere da mettere a disposizione possono essere a massimo 3, per un massimo di 6 ospiti. Vi è il divieto di permanenza oltre 60 giorni continuativi, tuttavia il soggiorno dell'ospite può essere in seguito rinnovato a seguito di una pausa di almeno 5 giorni.
La normativa di riferimento è contenuta nell'art. 25 e seguenti della L.R. 21 del 9 dicembre 2016. L'attività di Bed and Breakfast è esercitata da chi, nell'ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, offre occasionalmente alloggio (massimo quattro camere e otto posti letto) e prima colazione avvalendosi della normale organizzazione familiare. I Bed and Breakfast si classificano nelle categorie standard, comfort e superior.
Occorre considerare la L.R. 13 del 6 agosto 2007, " Organizzazione del sistema turistico laziale " e, soprattutto, il Regolamento regionale attuativo n. 8 del 7 agosto 2015 " Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere ", da ultimo modificato con Regolamento regionale n. 14 del 16 giugno 2017. Di notevole importanza per quanto concerne nello specifico i Bed & Breakfast è l'allegato n. 6 al regolamento anzidetto, che stabilisce i requisiti minimi obbligatori per la classificazione delle strutture extralberghiere di B&B non imprenditoriale ed imprenditoriale.
La L.R. 3 del 12 novembre 2014 raccoglie in un testo unico tutte le norme in materia di strutture turistico ricettive e in materia di imprese turistiche. La disciplina è completata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 346 del 5 maggio 2017 " Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui ai Titoli IV e VI della L.R. 32/2014 ", che detta disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive e degli appartamenti, tra le quali, al capo V, i Bed & Breakfast.
La L.R. 27 del 1 ottobre 2015 ( Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo ) contiene al suo interno la disciplina complessiva delle strutture ricettive, distinte in strutture alberghiere e non alberghiere. Tra queste ultime, rientrano anche i Bed & Breakfast. In attuazione dell'art. 37 della legge regionale, è stato adottato il Regolamento attuativo regionale 7 del 5 agosto 2016, che definisce nel dettaglio i servizi, gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie per le strutture ricettive (tra cui i Bed and Breakfast).
Con la L.R. 9 dell'11 luglio 2006 ( Testo unico delle norme regionali in materia di turismo ) - più volte modificata e integrata - si prevedono 3 stanze per sei ospiti, che non possono superare i 30 giorni di permanenza consecutiva. È permesso l'esercizio in altri edifici, purché non distino oltre 200 metri dalla struttura centrale.
Il testo normativo di riferimento è la L.R. Molise 13 del 12 luglio 2002 ( Norme in materia di attività ricettiva alla produzione di servizi per l'ospitalità - "Bed and Breakfast" ), che prevede 3 camere per sei ospiti. Questi non possono permanere oltre i 90 giorni consecutivi.
La normativa di riferimento è contenuta nella L.R. Piemonte 13 del 3 agosto 2017 ( Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere ) e nel Regolamento regionale attuativo n. 4/R dell'8 giugno 2018, in vigore dal 28 febbraio 2019, che disciplina le caratteristiche funzionali e gestionali, i requisiti tecnico-edilizi e igienico-sanitari occorrenti al funzionamento delle strutture, gli adempimenti per le locazioni turistiche, nonché la classificazione e i loghi distintivi delle strutture turistico-ricettive extralberghiere.
In Puglia la disciplina dei B&B è contenuta nella L.R. 7 del 7 agosto 2013 ( Disciplina dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast ), più volte integrata e aggiornata. Da ultimo il provvedimento attuativo del Codice Identificativo di Struttura (pubblicato sul B.U. 22 del 20 febbraio 2020), codice che sarà obbligatorio - dal prossimo 1° giugno - per i privati che affittano in Puglia le proprie abitazioni per scopi turistici.
Con specifico riferimento ai Bed and Breakfast, oltre alla L.R. 27 del 12 agosto 1998, occorre fare riferimento alla L.R. 16 del 28 luglio 2017 ( Norme in materia di turismo ) e, soprattutto, alle direttive di attuazione per la disciplina dei Bed and Breakfast (b&b), allegate alla delibera di Giunta regionale n. 1/13 dell'8 gennaio 2019.
In Sicilia la norme di riferimento dei B&B sono contenute nell'art. 88 ( Aiuti al Bed and Breakfast ) della L.R. 32 del 23 dicembre 2000, modificato con L.R. 4 del 16 aprile 2003, oltre alla disciplina di dettaglio prevista da circolari e decreti assessoriali. È previsto un limite massimo di 5 camere e 20 posti letto.
La L.R. Toscana 86 del 20 dicembre 2016 ( Testo Unico sul sistema turistico regionale ) ha sostituito la precedente normativa di settore prevista alla L.R. 42/2000 ( Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di turismo ). Il T.U. è stato ampiamente modificato e integrato dalla L.R. 24 del 18 maggio 2018, recante ( Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive ).
Provincia Autonoma di Trento: le norme di riferimento sono la L.P. 7 del 15 maggio 2002 ( Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica ) e il Regolamento di esecuzione della legge provinciale DPP n. 28-149/Leg. del 25 settembre 2003. Provincia Autonoma di Bolzano: occorre prendere in considerazione la L.P. 23 del 16 novembre 1981 ( Disciplina degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere ), modificata dalla L.P. 7 del 15 maggio 2002, e il Regolamento di esecuzione DPP n. 32/1996.
La legge di riferimento è la L.R. Umbria 8 del 10 luglio 2017 ( Legislazione turistica regionale ), che disciplina la valorizzazione e l'organizzazione regionale del turismo, le strutture ricettive, l'attività delle imprese e le professioni del turismo nel rispetto dello Statuto regionale. Per il B&B in forma non imprenditoriale è previsto il tetto massimo di non più tre camere con un massimo di sei posti letto.
La legge di riferimento è la 11 del 29 maggio 1996, " Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere ". Sono ammesse 3 stanze per 6 ospiti al massimo. Dei B&B, in particolare, si occupano gli artt. 16- bis e seguenti, introdotti dalla L.R. 32 del 4 agosto 2000, poi più volte modificati e integrati. Anche in questo caso le camere possono non trovarsi nello stesso immobile della residenza del titolare, ma non devono essere più lontane di 50 metri dallo stesso.
Terminiamo con la regione Veneto che disciplina la materia con la L.R. 11 del 14 giugno 2013 ( Sviluppo e sostenibilità del turismo ), più volte modificata. Essa prevede che ci siano 3 stanze per un totale di 12 posti letto, nella stessa struttura di residenza della famiglia titolare.