Premessa
I 58 interventi di edilizia libera censiti in una dettagliata tabella e i casi di controversie intercorse a poco più di un anno dalla sua pubblicazione.
I 58 interventi di edilizia libera censiti in una dettagliata tabella e i casi di controversie intercorse a poco più di un anno dalla sua pubblicazione.
Il Glossario Edilizia Libera, entrato in vigore ad aprile, racchiude un elenco delle opere edilizie esenti da titolo abilitativo che è stato semplificato sia per fornire una individuazione univoca degli interventi edilizi, sia per favorire un uso più agevole da parte dei tecnici, dei semplici cittadini e della Pubblica amministrazione.
Il Glossario Unico contiene l'elenco, non esaustivo, delle principali opere edilizie realizzabili in attività di edilizia libera. Dodici le categorie di intervento riportate.
Sono racchiusi in questa categoria tutti gli interventi edilizi relativi a riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitario, elettrico e gas, ricambio aria, evacuazione fumi).
Si considerano gli interventi di installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o adeguamento normativo delle pompe di calore aria/aria di potenza utile nominale inferiore ai 12 kW (così come indicate nella Tabella A - Sez. II - Edilizia, attività 2, del D.Lgs. 222/2016.)
È consentita l'installazione (purchè su edifici non ricadenti nelle zone A), la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di pannelli solari, fotovoltaici e di generatori microeolici a servizio degli edifici residenziali.
Sono ammessi quegli interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche purché non comportino l'eventuale realizzazione/installazione di ascensori esterni o altri manufatti che compromettano la sagoma originaria dell'edificio. In tal senso è prevista l'installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento di altri apparati meccanici.
Nell'elenco degli interventi eseguibili senza titolo abilitativo, sono comprese opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni (D.P.R. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e -ter ) e creazione di aree ludiche senza scopi di lucro e di elementi di arredo per aree di pertinenza di edifici (D.P.R. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-quinquies). Nello specifico, sono consentite opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni (anche aree di sosta), purchè rientranti nell'indice di permeabilità (previsto dal regolamento urbanistico comunale), ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; sono pertanto ammessi i lavori di realizzazione, riparazione, sostituzione e/o rifacimento di intercapedini, locali tombati, pavimentazioni (comprensive della posa di guaine e sottofondi) e vasche di raccolta delle acque.
Utilizzate principalmente per l'attività agricola, le serre mobili stagionali, comprensive degli elementi di appoggio e/o ancoraggio (purché non in muratura), sono realizzabili ex-novo senza alcun titolo; ovviamente sono ammessi anche gli interventi di riparazione, sostituzione e rinnovamento.
È ammessa l'installazione (e/o riparazione e/o rimozione), previa autorizzazione dal punto di vista urbanistico, edilizio e paesaggistico (laddove richiesto) e nel rispetto delle normative regionali di settore, di manufatti leggeri (anche prefabbricati) e strutture di qualsiasi genere (roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni e simili) in complessi ricettivi all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti.
Le opere ammesse in questa categoria sono realizzabili previa CIL (Comunicazione di Inizio Lavori) al Comune. Sono assimilabili in questa categoria, quei manufatti atti a soddisfare esigenze contingenti e temporanee che possano essere immediatamente rimossi al termine dell'evento e comunque non oltre i 90 giorni. Per tutte queste opere, è necessaria la CIL solo per la loro installazione, mentre per gli interventi di manutenzione, riparazione e rimozione non è richiesta alcuna procedura. Rientrano fra questi manufatti i gazebo, gli stand fieristici, i servizi igienici mobili, le tensostrutture, le pressostrutture (e similari), gli elementi espositivi vari, le aree di parcheggio temporaneo (nel rispetto della vegetazione presente e dell'orografia del terreno).
È consentita l'installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di tutte quelle opere strumentali e temporanee necessarie alle attività di ricerca nel sottosuolo (carotaggi, perforazioni e metodologie similari) che abbiano carattere geognostico e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; sono escluse le attività di ricerca di idrocarburi.
Sono inserite in questa categoria le attività di movimento terra strettamente connesse all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari. Sono pertanto ammesse le attività di manutenzione e gestione di terreni agricoli e pastorali (in questa caso è ammesso anche il loro livellamento), della vegetazione spontanea e degli impianti di irrigazione e drenaggio atti alla regimazione e all'impiego delle acque in agricoltura.